Salute
La legge dice che il tempo della comunicazione è tempo di cura
La 219/2017 stabilisce cosa il medico deve spiegarti e prevede che il consenso possa essere documentato anche con videoregistrazione. Quello che resta in cartella però è il modulo, non la spiegazione.
Esci dall’ambulatorio e in ascensore ti accorgi che di quello che ti è stato appena detto ricordi la metà. In macchina, un terzo.
Poi qualcuno a casa chiede com’è andata e ti senti rispondere: ha detto che è tutto a posto.
La legge italiana dice una cosa netta: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. La conversazione non è un contorno, è la prestazione.
Cosa ti deve essere detto
La Legge 219/2017 non è vaga su questo punto.
Ogni persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile su:
- diagnosi
- prognosi
- benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti indicati
- le possibili alternative
- le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento
È un elenco lungo. Provate a ricordare quante di queste cinque voci sono state effettivamente illustrate durante l’ultima visita importante, e quante di quelle sareste in grado di riferire correttamente oggi.
E c’è il principio che dà il titolo a questo articolo: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Non è retorica di apertura, è una scelta del legislatore. Spiegare non è ciò che si fa prima di curare. È curare.
La legge prevede già la registrazione
Questo è il passaggio che quasi nessuno conosce.
Il consenso è acquisito con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e documentato in forma scritta oppure attraverso videoregistrazioni. Per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare.
Quindi la registrazione non è un’anomalia che il paziente introduce di nascosto contro il sistema. È una delle forme che la legge stessa contempla per documentare il consenso.
Nella pratica quasi tutti gli ospedali usano il modulo cartaceo. Ma l’idea che il consenso possa vivere in un supporto audiovisivo è già dentro la norma.
Quello che resta in cartella
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Nella cartella vengono annotati anche l’accettazione, la revoca e il rifiuto.
Bene. E adesso la parte che conta.
Resta traccia del fatto che il consenso è stato prestato. Non del contenuto della spiegazione.
Il modulo attesta l’atto: ho compreso, acconsento, firmo. Le parole con cui il medico ti ha illustrato i rischi, il perché ha escluso l’alternativa, quanto ha detto che sarebbe durato il recupero, cosa ha risposto quando hai chiesto se era proprio necessario — quelle di norma non vengono trascritte da nessuna parte.
E sono esattamente le parole di cui hai bisogno tre settimane dopo, quando devi decidere qualcosa, oppure spiegare a un altro medico cosa ti era stato detto, oppure semplicemente ricordare se quel sintomo era tra quelli attesi.
Il caso più frequente: il genitore
Succede in continuazione.
Un genitore va a una visita importante. Al telefono la sintesi è invariabilmente “niente, ha detto che va bene”. Non per reticenza: perché quella mezz’ora è densa, ansiosa, piena di parole nuove, e ne resta poco.
Qui la distinzione conta. Registrare la visita di tuo padre a cui non sei presente non si può: è una conversazione a cui non partecipi, e questo resta illecito.
Ma se è lui a registrare la propria visita, non c’è nessun problema. È il paziente che conserva ciò che gli è stato detto sulla propria salute, e può poi condividere il file con chi vuole. Il telefono in tasca, senza dover premere niente al momento giusto — che per una persona anziana in ambulatorio è la parte difficile.
Prima di registrare
La strada più semplice resta chiedere. Le dispiace se registro? Faccio fatica a ricordare tutto. Nella maggior parte dei casi la risposta è sì, e la conversazione parte già su un terreno migliore.
Il problema è il momento in cui capisci che serviva. Arriva quasi sempre dopo che la frase importante è stata detta — è la struttura di cui parliamo in Quando premi registra, è già tardi.
TalkSafe copre quello scarto. Si sceglie una parola in anticipo e la registrazione parte quando quella parola viene pronunciata. Funziona a schermo bloccato, quindi il telefono può restare in tasca o sulla scrivania. All’avvio salva anche i 30 secondi precedenti, così resta anche quello che è stato detto un attimo prima che te ne accorgessi.
Le parole chiave non sono legate a chi parla: in ambulatorio si possono impostare quelle che dirà il medico.
Come conservare il file e tenerne solo la parte utile è in Cosa fare con una registrazione.
In sintesi
La legge ti riconosce cinque cose che devono esserti spiegate, e stabilisce che il tempo impiegato a spiegarle è tempo di cura.
La registrazione è una forma di documentazione che la norma stessa prevede, non un espediente.
Ma quello che finisce in cartella è il consenso, non la spiegazione. Quel pezzo lo conserva solo chi decide di conservarlo.
Informazioni di carattere generale, non consulenza medica né legale. Per il caso concreto rivolgersi al medico curante o, per gli aspetti giuridici, a un avvocato.
Cosa deve spiegarmi il medico per legge?
La Legge 219/2017 riconosce a ogni persona il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e comprensibile su diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto.
Cosa significa che il tempo della comunicazione è tempo di cura?
È un principio posto dalla stessa legge: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. La conversazione non è un accessorio della prestazione sanitaria, ne fa parte, e deve essere chiara e accessibile.
Il consenso informato si può documentare con una registrazione?
Sì. La legge prevede che il consenso sia acquisito con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e documentato in forma scritta oppure attraverso videoregistrazioni, e per le persone con disabilità attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare.
Dove finisce il consenso una volta raccolto?
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. Nella cartella vengono annotati anche l'accettazione, la revoca e il rifiuto.
Se firmo il modulo, resta traccia di quello che mi è stato detto?
Resta traccia del fatto che il consenso è stato prestato, non del contenuto della spiegazione ricevuta. Il modulo attesta l'atto, mentre le parole con cui rischi, alternative e prognosi ti sono stati illustrati di norma non vengono trascritte.
Posso registrare la visita?
Registrare una conversazione a cui si partecipa è lecito e la registrazione ha valore di prova documentale. È diverso dal registrare una conversazione tra altri, alla quale non si prende parte.
Posso registrare la visita di un mio familiare a cui non sono presente?
No. Sarebbe una conversazione a cui non si partecipa, e questo resta illecito. Se il familiare è d'accordo può registrare lui stesso la propria visita e condividere il file, che è cosa del tutto diversa.