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Lavoro

Sono 40 euro per ogni fattura, e quasi nessuno li chiede

Gli interessi decorrono da soli, senza costituzione in mora, e i 40 euro spettano comunque. Il problema è un altro: quello che vi siete detti alla riunione iniziale non è scritto da nessuna parte.

La fattura è partita a settembre. Siamo a novembre. La risposta, quando arriva, è sempre la stessa: la settimana prossima.

E intanto ti stai chiedendo se sia il caso di insistere, o se insistendo perdi il cliente.

Gli interessi stanno già maturando, che tu lo sappia o no. Non serve mandare niente perché inizino.

I termini, in ordine

30 giorni dal ricevimento della fattura. È il termine che il D.Lgs. 231/2002 prevede per le transazioni commerciali, salva diversa pattuizione tra le parti.

Oltre 60 giorni serve un accordo espresso. Le parti possono pattuire termini più lunghi, ma quelli superiori a sessanta giorni devono essere pattuiti espressamente e non devono risultare gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’articolo 7.

Questo è il punto che si perde più spesso. Un termine di novanta giorni scritto in fondo a un ordine, che nessuno ha discusso, non è la stessa cosa di un termine concordato. La disciplina è derogabile, ma la grave iniquità in danno del creditore resta il confine.

Le regole introdotte dal D.Lgs. 192/2012 si applicano alle transazioni commerciali concluse dal 1 gennaio 2013.

Gli interessi decorrono da soli

Qui c’è una cosa che vale la pena sapere prima di scrivere l’ennesima mail cortese.

Gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Non serve una diffida. Non serve una raccomandata. Non serve dire al cliente che da oggi contano gli interessi. Contano già.

E il saggio previsto dall’articolo 5 è sensibilmente più alto del tasso legale ordinario. Non è un dettaglio contabile: è il meccanismo con cui il decreto rende il ritardo costoso.

I 40 euro

Oltre agli interessi, al creditore spetta un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, e anche qui senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Quaranta euro non cambiano una vita. Il punto è un altro: spettano per ogni transazione, automaticamente, e quasi nessuno li mette in conto. Un anno di fatture pagate in ritardo da un cliente che paga sempre in ritardo fa una cifra che smette di essere simbolica.

E resta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. I 40 euro sono il minimo che non devi dimostrare, non il tetto.

Il problema vero non è il ritardo

Fin qui la parte semplice. Il credito c’è, la fattura c’è, i termini sono scaduti, la strada è il decreto ingiuntivo.

La parte difficile arriva quando il committente non dice “non pago”. Dice “non era questo che avevamo concordato”.

Il lavoro consegnato non corrisponde a quello che secondo lui era stato chiesto. Le revisioni incluse erano due e non cinque. Quella parte lì non rientrava nel prezzo. Il progetto è cambiato in corsa e tu avresti dovuto dirlo prima.

La fattura prova l’importo. Non prova l’accordo.

E l’accordo, nella maggior parte degli incarichi, si è formato dove si formano sempre queste cose: in una riunione iniziale, a voce, mentre si parlava di tutt’altro. Nessuno ha verbalizzato. Il preventivo scritto dopo copre il prezzo e due righe di oggetto.

Cosa resta di quella riunione

Poco. E quel poco svanisce in fretta.

A distanza di mesi il ricordo si riorganizza, da entrambe le parti e spesso senza malafede. Ognuno ricorda la versione che gli conviene, e in buona fede.

Due cose funzionano.

Una mail di riepilogo subito dopo. Quattro righe con cosa è stato chiesto, cosa è escluso, quante revisioni, quando si paga. Se nessuno la contesta, quella diventa la versione condivisa.

E la conversazione stessa. La riunione iniziale non si ripete e non lascia traccia. Quando si discute su cosa era stato concordato, è l’unica cosa che potrebbe risolvere la questione e di solito è l’unica che manca.

Il momento in cui capisci che quella frase andava conservata arriva sempre dopo che è stata detta — è la struttura di cui parliamo in Quando premi registra, è già tardi.

TalkSafe serve a colmare quello scarto. Si sceglie una parola in anticipo e la registrazione parte quando quella parola viene pronunciata. Funziona a schermo bloccato. All’avvio salva anche i 30 secondi precedenti, così resta nel file anche quello che è stato detto prima che tu te ne accorgessi.

Come conservare il file e tenere solo la parte utile è in Cosa fare con una registrazione.

In sintesi

Gli interessi corrono già. Dal giorno dopo la scadenza, senza che tu debba mandare nulla.

I 40 euro spettano comunque, per ogni transazione, e sono il minimo non il massimo.

Termini oltre i 60 giorni valgono solo se pattuiti espressamente e non gravemente iniqui.

E la parte che decide davvero le controversie non è nessuna di queste tre. È cosa era stato concordato, che quasi mai è scritto da qualche parte.

Se il contratto c’è ma in riunione si è deciso altro, come lo trattano tredici paesi è in nel contratto non c’è, lo avete deciso in riunione.

Informazioni di carattere generale, non consulenza legale. Per il caso concreto rivolgersi a un avvocato o a un commercialista.

Entro quanto tempo va pagata una fattura tra imprese?

Il D.Lgs. 231/2002 prevede un termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura, salva diversa pattuizione tra le parti. Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2012 si applicano ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Si possono concordare termini più lunghi di 60 giorni?

Sì, ma devono essere pattuiti espressamente e non devono risultare gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7. La disciplina è derogabile dalle parti entro quel limite: la grave iniquità in danno del creditore resta il confine generale.

Devo mandare una diffida prima di far decorrere gli interessi?

No. Gli interessi di mora decorrono automaticamente, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento. Non serve alcun atto preliminare perché inizino a maturare.

Cosa sono i 40 euro di cui si parla?

È l'importo forfettario a titolo di risarcimento del danno che spetta al creditore senza che sia necessaria la costituzione in mora. Vale per ogni transazione e resta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.

Come si calcolano gli interessi di mora?

Il saggio è quello previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, ed è sensibilmente più alto del tasso legale ordinario. È il meccanismo con cui il decreto scoraggia il ritardo.

Il committente sostiene che il lavoro concordato era diverso. Come si dimostra?

La fattura prova l'importo, non l'accordo. Se l'oggetto e il perimetro dell'incarico sono stati definiti a voce in riunione, l'unica traccia è quella conversazione. Un messaggio di riepilogo inviato subito dopo, o una registrazione di quell'incontro, servono esattamente a colmare quel vuoto.

Posso registrare la riunione con il committente?

Registrare una conversazione a cui si partecipa è lecito e la registrazione ha valore di prova documentale. È diverso dal registrare una conversazione tra altri, alla quale non si prende parte, che è illecita.