Diritto
Nel contratto non c'è. Lo avete deciso in riunione
Un accordo a voce è un contratto. Il problema nasce quando si scontra con quello scritto. Come tredici paesi trattano un patto verbale diverso dal contratto firmato.
La riunione finisce come sempre.
«Allora va bene così?» «Sì, facciamo così.»
Il contratto c’è già. Ma le condizioni che contano davvero si decidono lì, a voce. La consegna si anticipa, il perimetro si allarga un po’, e qualcuno dice «questo lo fate anche voi, vero?».
Poi, quando il lavoro sta per finire, arriva la frase.
«Ma questo non era compreso fin dall’inizio?»
Un accordo a voce è un contratto. Il problema nasce quando si scontra con quello scritto.
Come tredici paesi trattano il patto verbale diverso dal contratto
| Paese | Quando ciò che si è detto non coincide con il contratto |
|---|---|
| Italia | Niente testimoni per patti anteriori o contemporanei; per quelli successivi decide il giudice |
| Spagna | Libertà di forma. Alcuni contratti, come i diritti reali su immobili, per atto pubblico |
| Stati Uniti | Patti verbali anteriori o contemporanei esclusi da un contratto scritto completo. Le modifiche successive si valutano a parte |
| Regno Unito | Con una clausola «modifiche solo per iscritto», la modifica verbale non ha effetto |
| Canada | Prevale lo scritto. I tribunali divergono su quella clausola |
| Australia | La modifica verbale regge nonostante il requisito dello scritto, se le prove convincono |
| Nuova Zelanda | Il requisito dello scritto è solo una presunzione, superabile con prove forti |
| India | Esclusa la prova orale contraria allo scritto. Le modifiche successive si provano, salvo contratti che devono essere scritti o registrati |
| Corea del Sud | Vale il documento salvo prova contraria chiara e convincente |
| Giappone | Nessuna forma scritta necessaria per concludere un contratto (codificato nel 2020) |
| Messico | Libertà di forma. Se la legge prescrive una forma, senza di essa il contratto non è valido |
| Cile | Contratti oltre 2 UTM: niente testimoni su quanto detto prima, durante o dopo |
| Argentina | I contratti che si usa fare per iscritto non si provano solo con testimoni |
Sono i paesi che abbiamo verificato. L’Irlanda è esclusa perché non abbiamo potuto confermare se segua la Corte Suprema britannica su questo punto, e mancano anche Germania, Francia e Brasile.
Tutti partono dallo stesso punto. L’accordo a voce è un contratto, ma se c’è un contratto scritto, lo scritto viene prima. Si dividono su quello che viene dopo.
L’accordo a voce vincola
Il codice civile italiano non chiede una forma per ogni contratto. La forma scritta serve solo dove la legge la impone, e l’art. 1350 la prevede a pena di nullità, tra gli altri, per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, che costituiscono usufrutto o servitù, e per le locazioni di immobili di durata superiore a nove anni.
Negli altri paesi è lo stesso. Il Giappone lo ha scritto nel codice civile nel 2020 (art. 522, comma 2), e Spagna (art. 1278 del codice civile), Messico (art. 1832 del codice civile federale) e Argentina (art. 284 del codice civile e commerciale) partono tutti dalla libertà di forma.
Se c’è un contratto scritto, vince lo scritto
Qui nasce quasi tutto. C’è un contratto firmato, e in riunione si è concordato altro.
Il codice civile italiano affronta la questione dal lato della prova, con tre articoli in fila.
Art. 2721. La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede 2,58 euro, la vecchia soglia delle cinquemila lire mai aggiornata. Il giudice può però consentirla tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Art. 2722. La prova per testimoni non è ammessa per patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento quando si sostiene che la stipulazione sia stata anteriore o contemporanea.
Art. 2723. Per i patti posteriori alla formazione del documento, il giudice può ammettere i testimoni solo se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Negli altri paesi la logica è simile. Stati Uniti, Canada e Australia applicano la parol evidence rule: se il contratto scritto è considerato la registrazione completa dell’accordo, i patti verbali anteriori o contemporanei non possono contraddirlo. L’India la mette per legge: l’art. 95 della Bharatiya Sakshya Adhiniyam del 2023 non ammette la prova di un accordo orale che contraddica, modifichi, aggiunga o tolga qualcosa ai termini del contratto scritto. La Corea del Sud prende il documento alla lettera salvo prova contraria chiara e convincente.
Il Cile è il più rigido tra quelli verificati. L’art. 1709 del codice civile esige la forma scritta per i contratti che superano due unità tributarie mensili e non ammette testimoni né per aggiungere o alterare il contenuto del documento né su quanto si sostenga detto prima, durante o dopo la sua stipulazione.
Le modifiche dopo la firma si valutano a parte
Il «ma questo non era compreso?» nasce quasi sempre dopo la firma. Il perimetro cresce mentre si lavora.
Qui l’Italia lascia uno spazio al giudice con l’art. 2723, e non è sola. Negli Stati Uniti la parol evidence rule non si applica alle modifiche successive al contratto. L’India consente di provare un accordo orale successivo e distinto che risolva o modifichi il contratto, salvo i contratti che per legge devono essere scritti o registrati.
Il Cile, come visto, chiude anche questa porta.
Se il contratto dice «le modifiche solo per iscritto»
Molti contratti contengono una frase del genere: «Ogni modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.» Se una modifica fatta a voce sopravvive a questa clausola dipende molto dal paese.
| Paese | Modifica verbale nonostante la clausola «solo per iscritto» |
|---|---|
| Italia | La forma scritta convenuta si presume requisito di validità |
| Regno Unito | Nessun effetto |
| Australia | Regge se le prove convincono |
| Nuova Zelanda | La clausola è una presunzione; prove forti la superano |
| Canada | Tribunali divisi; nessuna decisione della Corte Suprema |
| Stati Uniti | Common law: non applicata in modo rigido. Vendita di beni: clausola valida |
In Italia vale l’art. 1352 c.c.: se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.
La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito in Rock Advertising v MWB [2018] UKSC 24 che una clausola del genere è efficace: la modifica verbale non ha effetto contrattuale, anche se entrambe le parti la volevano.
L’Australia va nella direzione opposta. Dal caso Liebe v Molloy (1906), i tribunali riconoscono che le parti hanno modificato il contratto a voce o con il loro comportamento nonostante il requisito dello scritto, quando le prove sono convincenti, e hanno mantenuto questa posizione anche dopo la sentenza britannica.
La Nuova Zelanda tratta la clausola come una presunzione probatoria che cede davanti a prove forti e convincenti. Il Canada non ha una pronuncia della Corte Suprema: alcuni tribunali applicano la clausola, mentre la Corte d’appello dell’Ontario ha riconosciuto modifiche verbali o per comportamento nonostante la clausola. Gli Stati Uniti non la applicano in modo rigido nella common law, ma per la vendita di beni l’art. 2-209 dello Uniform Commercial Code la rende valida.
Alla fine conta poter mostrare cosa si è detto
In tutti e tredici i paesi l’accordo a voce vale, ma se si discosta dal contratto scritto chi lo invoca deve provarlo. E in Italia, con gli artt. 2721–2723, i testimoni aiutano poco. La prova torna quasi sempre a cosa si è detto in riunione.
Due cose funzionano.
Mandare un messaggio lo stesso giorno. «Come concordato oggi, includiamo X e consegniamo entro Y.» Anche se l’altra parte non risponde, resta traccia di come l’accordo è stato inteso quando è stato fatto. Se la fattura è già emessa, cosa dà la legge in interessi e risarcimenti è in sono 40 euro per ogni fattura, e quasi nessuno li chiede.
Registrare la riunione a cui partecipi. Per la Cassazione, la registrazione fatta da chi partecipa alla conversazione non è un’intercettazione (registrare sì, diffondere no). Il problema pratico è un altro: quando sei la parte piccola al tavolo, «posso registrare?» non è una cosa facile da dire.
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Perché contano l’originale e i primi secondi quando una registrazione viene usata come prova è spiegato in hai la registrazione e non riesci comunque a usarla.
In sintesi
- L’accordo a voce è un contratto, salvo i casi in cui la legge impone la forma scritta, come gli immobili.
- Se c’è un contratto scritto, viene prima. Chi sostiene un patto verbale diverso deve provarlo.
- In Italia i testimoni non bastano per i patti anteriori o contemporanei, e per quelli successivi decide il giudice.
- La clausola «modifiche solo per iscritto» pesa molto nel Regno Unito e poco in Australia; in Italia la forma convenuta si presume richiesta per la validità.
- Quello che si decide in riunione si mette per iscritto lo stesso giorno, o si registra la riunione a cui si partecipa.
Se l’accordo a voce era un prestito tra amici, quanto tempo c’è per chiederlo indietro e se un «te li ridò» interrompe la prescrizione è in gli hai prestato dei soldi senza carte, e ora dice che era un regalo.
Se l’accordo a voce era un’offerta di lavoro e il contratto dice altro, vedi quello che ti hanno promesso al colloquio non è quello che c’è nel contratto.
Questo articolo è informazione generale e non costituisce consulenza legale. Per il tuo caso rivolgiti a un avvocato.
Un contratto a voce è valido?
In generale sì. Il codice civile richiede la forma scritta solo per i contratti indicati dalla legge: l'art. 1350 la prevede a pena di nullità, tra gli altri, per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, per quelli che costituiscono usufrutto o servitù e per le locazioni di immobili di durata superiore a nove anni. Fuori da questi casi l'accordo a voce vincola.
Se il contratto scritto dice una cosa e in riunione si è concordato altro, cosa prevale?
Di regola lo scritto. L'art. 2722 c.c. non ammette la prova per testimoni di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento quando si sostiene che siano stati stipulati prima o contemporaneamente. Chi afferma l'accordo verbale diverso deve provarlo con altri mezzi.
E se l'accordo a voce è stato fatto dopo la firma?
L'art. 2723 c.c. consente al giudice di ammettere la prova per testimoni dei patti successivi solo se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali. Negli Stati Uniti e in India le modifiche successive alla firma sono trattate in modo analogo, come una questione separata dal contratto originario.
Cosa succede se nel contratto c'è scritto che le modifiche vanno fatte per iscritto?
In Italia l'art. 1352 c.c. presume che, se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, quella forma sia stata voluta per la validità. Nel Regno Unido la Corte Suprema ha stabilito nel 2018, nel caso Rock Advertising v MWB, che una modifica verbale in presenza di una clausola del genere non ha effetto contrattuale, mentre in Australia una modifica verbale può reggere se le prove sono convincenti.
Esiste un limite di valore per provare un contratto con testimoni?
L'art. 2721 c.c. non ammette la prova per testimoni dei contratti quando il valore dell'oggetto eccede 2,58 euro, cioè la vecchia soglia di cinquemila lire. Il giudice può però consentirla tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Posso registrare la riunione senza dirlo agli altri?
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, la registrazione effettuata da chi partecipa alla conversazione non costituisce intercettazione e non richiede autorizzazione. Diffondere la registrazione è un'altra questione e può violare la riservatezza.
Come aiuta TalkSafe a lasciare traccia di una riunione?
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